La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di patteggiamento in secondo grado, nota come concordato in appello. La Corte chiarisce che tale sentenza può essere impugnata solo per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del PM, o per illegalità della pena, ma non per contestare nel merito la sanzione concordata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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