La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 35564/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso patteggiamento presentato da un imputato per tentato furto. L'appello si basava sulla mancata concessione di una circostanza attenuante, un motivo non contemplato tra quelli, tassativi, previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l'impugnazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta. La Corte ha ribadito che criticare la valutazione di merito del giudice non rientra nei casi ammessi dalla legge.
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