Un imputato, condannato con patteggiamento per detenzione di stupefacenti, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la sostanza fosse per uso esclusivamente personale e che il giudice avrebbe dovuto proscioglierlo. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso patteggiamento è consentito solo per motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La mancata verifica di cause di proscioglimento non rientra tra questi motivi, rendendo l'impugnazione improponibile.
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