Un Lavoratore, condannato per furto aggravato in abitazione, aveva ottenuto una riduzione della pena in appello grazie a un accordo con l'accusa (patteggiamento in appello). Successivamente, ha presentato un ricorso alla Corte di Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza e la valutazione di possibili cause di proscioglimento. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che chi accetta un accordo sulla pena in appello rinuncia a sollevare questioni successive, anche quelle che il giudice potrebbe rilevare d'ufficio. Questo accordo limita la cognizione del giudice e preclude ulteriori contestazioni. Di conseguenza, il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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