Un avvocato ha chiesto allo Stato un risarcimento per la durata eccessiva di un processo in cui assisteva un cliente, basando la sua richiesta sul fatto di aver chiesto la distrazione delle spese legali. La Corte di Cassazione ha respinto la domanda, stabilendo un principio importante: l'istanza di distrazione delle spese non trasforma l'avvocato in una parte del processo del suo cliente. Di conseguenza, il diritto all'equa riparazione per l'avvocato distrattario non sorge per la durata della causa principale, poiché non si tratta di un 'suo' processo. L'avvocato agisce per un diritto proprio solo nella successiva fase esecutiva per recuperare il credito, la cui durata, nel caso specifico, non è stata ritenuta irragionevole.
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