Un istituto di credito ha richiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società per crediti derivanti da saldi di conto corrente. Il curatore si è opposto e ha formulato una richiesta di restituzione delle somme percepite indebitamente dalla banca per clausole nulle. Il Tribunale ha rigettato la pretesa della banca e anche la richiesta restitutoria del curatore. La Corte di Cassazione, nell'ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, ha stabilito che nel rito dell'articolo 99 della legge fallimentare non sono ammissibili domande autonome di condanna presentate dal curatore, ma soltanto eccezioni difensive. Pertanto, i giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la decisione sul merito della richiesta del curatore, confermando che tali pretese restitutorie devono essere azionate esclusivamente in un autonomo processo ordinario.
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