Un lavoratore ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della sua ex azienda per crediti di lavoro. Il giudice delegato ha ammesso il credito con riserva, in attesa dell'esito di una causa di lavoro pendente. Il lavoratore ha proposto opposizione allo stato passivo per rimuovere la riserva. Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo la riserva atipica e quindi non apposta, ammettendo il credito in via definitiva. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della curatela fallimentare. La Corte ha chiarito che la riserva atipica equivale a un'ammissione piena e che la curatela, se voleva contestare il credito, avrebbe dovuto proporre un'impugnazione autonoma nei termini di legge, non potendo farlo semplicemente difendendosi nel giudizio promosso dal lavoratore.
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