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Art. 99 L.F.

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67 provvedimenti

Data certa contratto: opponibile in procedura concorsuale?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito un principio fondamentale in materia di diritto fallimentare e bancario. Un credito derivante da un conto corrente bancario può essere ammesso al passivo di una procedura concorsuale solo se il contratto originario ha una data certa anteriore all'apertura della procedura stessa. La Corte ha chiarito che i semplici estratti conto non sono sufficienti a provare il credito se il contratto sottostante è privo di tale requisito, in quanto il curatore (o commissario liquidatore) agisce come terzo. Di conseguenza, la prova del credito deve essere fornita mediante la produzione del contratto scritto con data certa, opponibile alla massa dei creditori.
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Prova cessione credito: gli oneri del cessionario
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17310/2025, ha rigettato il ricorso di una società cessionaria di crediti, confermando la decisione del tribunale. Il caso riguardava la mancata ammissione al passivo di un fallimento per difetto di prova della cessione del credito. La Corte ha ribadito che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione se contestato. Inoltre, ha chiarito che la contestazione della titolarità del credito da parte del curatore costituisce una mera difesa e non un'eccezione nuova, non giustificando quindi la produzione tardiva di documenti probatori da parte del creditore.
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Prove tardive fallimento: quando sono inammissibili
Una creditrice si vede respingere il ricorso per l'ammissione di un credito verso una società fallita. La Corte di Cassazione conferma la decisione, sottolineando che le prove tardive nel fallimento sono inammissibili se il creditore non ha agito con la dovuta diligenza procedurale fin dall'inizio. La sentenza chiarisce che la mancata presentazione di una domanda 'con riserva' preclude la possibilità di produrre documenti in un secondo momento, anche se il ritardo non è direttamente colpa del creditore.
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Opposizione stato passivo: oneri di prova del creditore
Una professionista ricorre in Cassazione per il parziale accoglimento del suo credito in un fallimento. La Corte dichiara inammissibile il motivo relativo alla valutazione delle prove, per mancata specificità nell'indicazione dei documenti a sostegno della pretesa nell'atto di opposizione stato passivo. Accoglie, invece, il motivo sull'omessa pronuncia del Tribunale in merito agli interessi di mora, rinviando la causa per una nuova decisione su questo punto.
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Omessa pronuncia: cassazione con rinvio del decreto
Una società cooperativa in liquidazione ha impugnato un decreto che ammetteva parzialmente il credito di una banca. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la decisione precedente a causa dell'omessa pronuncia del giudice su due punti cruciali: la nullità dei tassi di interesse e l'eccezione di compensazione. Il caso è stato rinviato al Tribunale per un nuovo esame.
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Annotazione sentenza simulazione: opponibilità al fallimento
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'annotazione di una sentenza che accerta la simulazione assoluta di una vendita immobiliare è opponibile al fallimento del simulato acquirente, anche in assenza di una precedente trascrizione della domanda giudiziale. L'annotazione, se anteriore alla dichiarazione di fallimento, svolge una funzione dichiarativa autonoma che rende la sentenza efficace nei confronti dei terzi, come la curatela fallimentare, dal momento della sua esecuzione. Il caso è stato rinviato al tribunale di merito per verificare la corretta redazione della nota di annotazione.
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Revocatoria fallimentare: ipoteca su debito preesistente
Un istituto di credito ha concesso un finanziamento garantito da ipoteca a una società, successivamente fallita. Il Tribunale di Brescia ha applicato la revocatoria fallimentare, annullando la garanzia ipotecaria. La decisione si fonda sul fatto che il finanziamento non era "nuova finanza", ma un'operazione volta a garantire un debito preesistente e non garantito, violando così la parità di trattamento tra creditori. La banca ha quindi visto il proprio credito ammesso al passivo come semplice credito chirografario.
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