La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17310/2025, ha rigettato il ricorso di una società cessionaria di crediti, confermando la decisione del tribunale. Il caso riguardava la mancata ammissione al passivo di un fallimento per difetto di prova della cessione del credito. La Corte ha ribadito che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione se contestato. Inoltre, ha chiarito che la contestazione della titolarità del credito da parte del curatore costituisce una mera difesa e non un'eccezione nuova, non giustificando quindi la produzione tardiva di documenti probatori da parte del creditore.
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