Il caso nasce dalla richiesta del Primo Fallimento di essere ammesso al passivo del Secondo Fallimento con privilegio ipotecario. Il curatore del Secondo Fallimento solleva un'eccezione revocatoria fallimentare per escludere il privilegio, poiché l'ipoteca era stata iscritta nel periodo sospetto. Nel frattempo, anche il Primo Fallimento viene dichiarato fallito e si oppone, sostenendo che il proprio fallimento blocchi qualsiasi azione revocatoria per il principio di cristallizzazione del patrimonio. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Primo Fallimento. I giudici chiariscono che, mentre l'azione revocatoria principale tra fallimenti è inammissibile perché altera l'attivo, l'eccezione revocatoria è pienamente legittima. Essa ha una funzione puramente difensiva, volta a paralizzare la richiesta di un privilegio senza sottrarre beni al patrimonio del creditore ormai fallito.
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