Una società creditrice, dopo aver visto parzialmente rigettata la sua domanda di ammissione al passivo di un fallimento, ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, le parti hanno depositato un atto congiunto di rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il giudizio, chiarendo un principio fondamentale: in caso di rinuncia, il ricorrente non è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto 'raddoppio'), poiché tale misura sanzionatoria si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non può essere interpretata estensivamente.
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