La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero della Giustizia riguardo le modalità dei colloqui detenuti 41-bis. Un Detenuto, sottoposto al regime speciale, aveva ottenuto l'autorizzazione a effettuare videochiamate per i colloqui visivi mensili. Il Tribunale di Sorveglianza aveva annullato la parte che permetteva videochiamate per i colloqui telefonici, confermando l'uso delle videochiamate solo per i colloqui visivi. La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che i detenuti 41-bis possono usare comunicazioni audiovisive controllate per i colloqui visivi con i familiari, ma non per sostituire i colloqui telefonici.
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