Il Comune ha emesso un avviso di accertamento TARI per l'anno 2015 nei confronti di una Società i cui beni erano stati sottoposti a sequestro antimafia nel novembre dello stesso anno. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento parziale dell'atto per il periodo successivo al sequestro. I giudici hanno chiarito che, durante la custodia giudiziaria, opera la sospensione versamento tributi prevista dal Codice Antimafia. Questa misura rende il credito del Comune temporaneamente inesigibile, impedendo l'emissione di nuovi accertamenti per quel periodo fino alla destinazione finale dei beni. Al contrario, per il periodo precedente al sequestro, il Comune conserva intatto il potere di accertamento, la cui legittimità spetta sempre al giudice tributario e non al giudice delegato della prevenzione. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati.
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