Una professionista riceve un incarico di sei mesi da un Ente Pubblico, con la promessa di una proroga triennale legata all'ottenimento di finanziamenti. La proroga era prevista solo in una delibera interna dell'ente, non nel contratto firmato. Quando la proroga non si concretizza, la professionista chiede i danni. La Corte di Cassazione ha stabilito che la **forma scritta contratti PA** è un requisito invalicabile. Una delibera interna, essendo un atto con efficacia limitata all'ente, non può integrare o modificare il contratto formale se non esplicitamente richiamata. Di conseguenza, la richiesta di risarcimento basata sulla mancata proroga è stata respinta, annullando la precedente decisione favorevole alla professionista.
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