Un dipendente pubblico, passato nei ruoli di un ente regionale dopo un periodo di comando, ha preteso la corresponsione integrale degli arretrati stipendiali del dipendente pubblico sulla base di una norma di riordino economico. L'ente datore di lavoro si è opposto, sostenendo che lo stanziamento di bilancio per gli anni passati rappresentava un tetto massimo non valicabile. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda del lavoratore. La Suprema Corte ha chiarito che la legge ha efficacia soltanto per il futuro e che il fondo per il passato non era un acconto, ma un limite chiuso. Inoltre, la diversità di carriera del personale ex comandato giustifica un trattamento retributivo differenziato senza violare l'uguaglianza costituzionale.
Continua »