Un professionista ha agito contro un Comune per ottenere il saldo dei compensi relativi alla redazione di un piano urbanistico. L'ente pubblico ha eccepito la nullità dell'incarico professionale P.A. per difetto di forma scritta, chiedendo la restituzione di quanto già versato. Sebbene i tribunali di merito avessero dichiarato nullo il rapporto per mancanza di un unico documento firmato contestualmente, la Cassazione ha ribaltato parzialmente la decisione. La Suprema Corte ha chiarito che la forma scritta è rispettata se una delibera, firmata dal Sindaco, recepisce un disciplinare già sottoscritto dal professionista. Tuttavia, ha confermato che l'azione di arricchimento senza causa contro il Comune è inammissibile se il professionista può agire direttamente contro i funzionari che hanno autorizzato la prestazione senza un contratto valido.
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