L'Istituto Previdenziale ha richiesto il pagamento di crediti a una grande azienda metallurgica. Successivamente alla sentenza di primo grado, l'azienda è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. La Corte d'Appello ha dichiarato improseguibile la causa, ritenendo che l'ente dovesse ripresentare la domanda di ammissione al passivo davanti al tribunale fallimentare. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che, in caso di amministrazione straordinaria, se esiste già una sentenza di primo grado non ancora definitiva, il giudizio d'appello deve proseguire nelle forme ordinarie. La sentenza precedente è opponibile alla procedura concorsuale e spetta al commissario o al creditore impugnarla per evitarne il passaggio in giudicato.
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