La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29496/2023, ha rigettato il ricorso di un privato che rivendicava la proprietà di un fondo per usucapione abbreviata. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano escluso la sussistenza della buona fede necessaria, basando la loro decisione su prove presuntive. Secondo la Suprema Corte, la conoscenza, o la conoscibilità, di un atto precedente che limitava i diritti trasferiti è sufficiente a escludere lo stato soggettivo di buona fede dell'acquirente, impedendo così il perfezionarsi dell'usucapione decennale.
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