Un individuo, sospettato di associazione mafiosa e frode per fondi agricoli, ha impugnato un'ordinanza di custodia cautelare. La Corte di Cassazione, dopo un precedente annullamento con rinvio, ha dichiarato il nuovo ricorso inammissibile, chiarendo i limiti del giudizio di rinvio in tema di gravità indiziaria. La Corte ha stabilito che il giudice del rinvio si è correttamente attenuto ai principi di diritto indicati, fornendo una motivazione autonoma e coerente, e ha ribadito l'impossibilità di ridiscutere punti già coperti da giudicato interno.
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