Un'azienda, inquilina di un immobile, esegue lavori di manutenzione su un ponte di proprietà di un vicino, sul quale godeva di una servitù di passaggio. Il proprietario del ponte la cita in giudizio. La Corte di Cassazione stabilisce che l'azienda non aveva il diritto di intervenire, chiarendo il principio sulla **Legittimazione opere servitù**. Tale facoltà spetta esclusivamente al proprietario del fondo dominante (il locatore dell'azienda), non al semplice inquilino. Di conseguenza, l'azienda viene condannata a ripristinare i luoghi e a risarcire il danno, poiché ha agito senza averne il potere.
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