La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito un principio fondamentale in materia di diritto fallimentare e bancario. Un credito derivante da un conto corrente bancario può essere ammesso al passivo di una procedura concorsuale solo se il contratto originario ha una data certa anteriore all'apertura della procedura stessa. La Corte ha chiarito che i semplici estratti conto non sono sufficienti a provare il credito se il contratto sottostante è privo di tale requisito, in quanto il curatore (o commissario liquidatore) agisce come terzo. Di conseguenza, la prova del credito deve essere fornita mediante la produzione del contratto scritto con data certa, opponibile alla massa dei creditori.
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