Un cittadino straniero, detenuto e identificato solo tramite un codice "CUI" derivante da rilievi dattiloscopici, si è visto negare il patrocinio a spese dello Stato. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. Il principio chiave è che, pur non essendo l'assenza di un documento d'identità un ostacolo automatico, se questa crea un'incertezza insuperabile sull'identità del richiedente, il beneficio può essere legittimamente negato. La Corte ha sottolineato che l'onere di fornire prove alternative idonee a certificare la propria identità ricade sul richiedente.
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