Un'azienda e il suo garante si opponevano a un decreto ingiuntivo basato su un saldo di conto corrente. La controversia verteva sulla natura di un successivo atto notarile, qualificato dai giudici come ricognizione di debito e non come novazione. Nonostante la ricognizione di debito inverta l'onere della prova, il garante è riuscito a dimostrare la nullità di alcune clausole del contratto originario. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che, di conseguenza, ha ridotto l'importo dovuto, ponendo nuovamente a carico del creditore l'onere di provare l'esatto ammontare del suo credito. L'appello del garante è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
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