Un Lavoratore ha presentato ricorso contro l'INPS e un'Agenzia di Riscossione, ma la Corte d'Appello lo ha dichiarato inammissibile perché depositato oltre i termini. Il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali, anche a favore dell'Agenzia di Riscossione, che si era costituita tardivamente. Il Lavoratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando il diritto alle spese per la costituzione tardiva e l'ammontare. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il diritto alle spese processuali spetta alla parte vittoriosa anche se si è costituita in ritardo, purché la costituzione fosse comunque valida. La tardività incide solo sulle decadenze processuali, non sul diritto al rimborso dei costi.
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