In una controversia relativa a un immobile concesso in comodato, il Tribunale si dichiarava territorialmente incompetente omettendo la liquidazione delle spese processuali. Contro tale ordinanza, una parte proponeva regolamento di competenza in Cassazione, mentre l'altra appellava l'omessa pronuncia economica. La Suprema Corte accoglieva il regolamento, confermando la competenza del primo giudice. Di conseguenza, la Corte d'Appello dichiarava venuto meno l'oggetto del proprio giudizio, ma ometteva di provvedere sui costi di quella specifica fase, rimettendoli al giudice di primo grado. La Cassazione ha annullato tale decisione, ribadendo che il giudice che chiude il processo davanti a sé è sempre tenuto a regolarne gli oneri economici in base al principio di soccombenza, senza poter delegare tale compito al magistrato del giudizio riassunto.
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