La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un imprenditore e il presidente di un'associazione sportiva coinvolti in una frode fiscale basata sulla sovrafatturazione di sponsorizzazioni. L'azienda pagava cifre sproporzionate rispetto ai servizi pubblicitari ricevuti, per poi ottenere la restituzione in contanti di gran parte del denaro. La Corte ha ribadito che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti si configura anche in caso di sovrafatturazione qualitativa, quando cioè i prezzi dichiarati superano ampiamente il valore reale delle prestazioni. Inoltre, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso del presidente dell'associazione perché presentato personalmente, violando le regole procedurali che impongono la firma di un difensore abilitato. Il ricorso dell'imprenditore è stato rigettato, confermando l'autonomia del processo penale rispetto alle decisioni del giudice tributario.
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