La Corte di Cassazione dichiara un appello inammissibile a causa della mancata allegazione della dichiarazione di domicilio all'atto di impugnazione, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dalla Riforma Cartabia). La sentenza sottolinea che non è sufficiente aver eletto domicilio in precedenza, ma è necessario che l'atto di appello lo alleghi o vi faccia specifico riferimento, indicandone la collocazione nel fascicolo processuale. Viene così confermata la decisione della Corte d'Appello, stabilendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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