La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto immobiliare. In un caso di costruzione abusiva poi demolita, i giudici hanno respinto la richiesta di risarcimento del proprietario confinante, chiarendo che il danno da costruzione abusiva non è mai automatico o presunto ("in re ipsa"). Anche se l'opera illecita viene rimossa, il danneggiato deve fornire la prova specifica di un pregiudizio concreto subito nel periodo in cui la costruzione era presente, come una ridotta fruibilità dell'immobile. La semplice diminuzione temporanea del valore di mercato non è sufficiente, poiché tale danno viene meno con la demolizione.
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