La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20955/2024, ha chiarito la composizione dell'assegno ad personam per i dipendenti pubblici trasferiti da una società statale a un Ministero. La Corte ha stabilito che le indennità di funzione, di rischio e il premio di produzione, se corrisposti con continuità, devono essere inclusi nell'assegno per garantire la parità di trattamento economico. Ha invece escluso il controvalore della polizza sanitaria, poiché la sua funzione è sostituita dal sistema assistenziale dell'ente di destinazione. La decisione si fonda sul principio della continuità sostanziale della retribuzione, prevalendo sulla classificazione formale delle singole voci.
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