Un comune realizza dei lavori che causano danni strutturali e immissioni rumorose a un'abitazione privata. I proprietari agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento e un'ordinanza che fermi i disturbi. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso del comune, confermando la giurisdizione ordinaria. La Corte ha stabilito che quando la causa non contesta le scelte della Pubblica Amministrazione, ma lamenta i danni derivanti dalla cattiva esecuzione materiale dell'opera, la competenza spetta al giudice civile, in quanto si verte in tema di lesione di diritti soggettivi.
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