La Corte d'Appello di Genova ha confermato l'ordine di rimozione di un cavidotto abusivo installato da una società su un terreno privato. Tuttavia, ha respinto sia l'appello principale della società che quello incidentale del proprietario del fondo per il risarcimento dei danni. La Corte ha stabilito che, in assenza di una prova specifica di un concreto pregiudizio economico o di godimento, la sola presenza del manufatto non giustifica un risarcimento. La decisione ha anche riformato la condanna alle spese, compensandole integralmente tra le parti per via della soccombenza reciproca.
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