La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11116/2024, ha stabilito che la competenza a convalidare il trattenimento di un cittadino straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale spetta esclusivamente alla sezione specializzata del Tribunale e non al Giudice di Pace. La presentazione della domanda, anche se successiva all'inizio del trattenimento, modifica il titolo della detenzione e radica la competenza presso il giudice specializzato, rendendo illegittima la decisione del Giudice di Pace. Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato.
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