Il caso analizza il ricorso di una parte civile contro una sentenza d'appello che aveva dichiarato l'improcedibilità del reato di truffa per tardività della querela, a seguito dell'esclusione di una circostanza aggravante. La Corte di Cassazione, pur riconoscendo il concreto interesse della parte civile a impugnare per ottenere la procedibilità d'ufficio e un risarcimento maggiore, ha rigettato il ricorso. La ragione risiede nel fatto che la prescrizione reato di truffa era già maturata prima della sentenza di primo grado, rendendo irrilevante ogni altra questione sul merito.
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