Una cittadina straniera ha proposto ricorso in Cassazione contro il rigetto della sua domanda di protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un difetto formale nella procura speciale alle liti. Secondo la legge, nei giudizi di protezione internazionale, la procura deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità. Nel caso specifico, l'avvocato si era limitato ad autenticare la firma della ricorrente con la formula generica "per autentica", senza attestare che il rilascio fosse avvenuto dopo la notifica della decisione del Tribunale. Di conseguenza, la ricorrente ha perso la causa e il ricorso è stato respinto senza esame del merito.
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