Un lavoratore ha ottenuto un finanziamento rimborsabile tramite cessione del quinto dello stipendio. Successivamente, ha cambiato datore di lavoro. Il nuovo datore di lavoro, nonostante la notifica del contratto di cessione, non ha versato le quote trattenute alla banca cessionaria del credito. La banca ha quindi agito in giudizio per ottenere le somme dovute. Dopo alterne vicende sulla competenza territoriale, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna del nuovo datore di lavoro. I giudici hanno stabilito che la cessione del quinto dello stipendio obbliga per legge il nuovo datore di lavoro, in qualità di terzo debitore ceduto, a proseguire le trattenute sulla retribuzione del dipendente a favore del creditore, senza che sia necessaria alcuna accettazione da parte dell'azienda stessa.
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