Un cittadino straniero ha proposto ricorso contro il diniego della protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un vizio formale riguardante la procura alle liti. L'atto di delega al difensore, infatti, era privo della certificazione della data di rilascio da parte dell'avvocato. La legge prevede che, nei procedimenti di protezione internazionale, la procura per il ricorso in Cassazione debba essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, con esplicita certificazione temporale del difensore. La mancanza di tale elemento determina la nullità della procura e la conseguente inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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