Una società sottoposta a sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per oltre trecentomila euro contro una ditta cessionaria. La ditta ingiunta ha proposto opposizione, sostenendo la nullità dell'azione legale. L'amministratore giudiziario non possedeva la preventiva autorizzazione del giudice delegato per agire verso la specifica azienda cessionaria, avendo un permesso limitato alla società cedente. La Corte di Appello ha revocato l'ingiunzione per difetto di legittimazione processuale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso della società sequestrata inammissibile. L'amministratore dei beni non può avviare azioni giudiziarie di recupero crediti verso soggetti terzi senza una specifica autorizzazione del giudice delegato.
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