Una società committente e una subappaltatrice stipulano un contratto di subappalto contenente una clausola compromissoria. A seguito di contestazioni sui pagamenti, la committente avvia un arbitrato. Durante la procedura, la subappaltatrice viene ammessa alla liquidazione coatta amministrativa. Gli arbitri, ignari dell'evento, emettono il lodo durante il periodo di sessanta giorni concesso al commissario liquidatore per decidere se subentrare nel contratto. La committente impugna il lodo, sostenendo che l'apertura della procedura concorsuale abbia sciolto il contratto e reso inefficace la clausola compromissoria. La Corte di Cassazione, rilevando una questione di massima di particolare importanza sulla sorte della clausola compromissoria durante lo spatium deliberandi del liquidatore, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite.
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