Una società committente e una società fornitrice si scontrano sulla validità di un lodo arbitrale. Gli arbitri avevano richiesto un versamento anticipato per le spese, ma la società fornitrice ha pagato oltre il termine stabilito, dopo che la controparte aveva già eccepito l'estinzione del procedimento. La Corte d'Appello aveva ritenuto valido il pagamento tardivo, ipotizzando una proroga implicita. La Cassazione accoglie il ricorso della società committente, stabilendo che il mancato rispetto del termine per il fondo spese scioglie automaticamente le parti dalla convenzione di arbitrato. Di conseguenza, gli arbitri perdono il potere di decidere e il caso deve essere trattato dal giudice ordinario.
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