La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36919/2024, ha stabilito che la sospensione dell'esecuzione della pena per un condannato per reati ostativi, che abbia intrapreso un programma terapeutico, è possibile solo se questi si trova già agli arresti domiciliari presso una comunità. La Corte ha rigettato il ricorso di un condannato che aveva iniziato il percorso da libero, affermando che la diversa disciplina non è incostituzionale. La ratio risiede nella necessità di un controllo preventivo da parte dell'autorità giudiziaria, presente nel caso degli arresti domiciliari ma assente per chi intraprende il percorso in stato di libertà.
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