Un soggetto, condannato per intermediazione nel traffico di cocaina, ha presentato ricorso in Cassazione contestando l'utilizzabilità delle prove provenienti da chat criptate e l'identificazione della sua persona. La Corte Suprema ha rigettato il ricorso, confermando la piena legittimità dell'acquisizione di tali dati tramite Ordine Europeo di Indagine. La sentenza ribadisce che le conversazioni su piattaforme criptate sono prove documentali la cui utilizzabilità è la regola, salvo che la difesa provi una violazione dei diritti fondamentali. Inoltre, chiarisce che l'intermediazione si consuma con l'attività volta a facilitare l'accordo, anche se la consegna non avviene.
Continua »