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art. 8 L. 604/1966

12 provvedimenti

Licenziamento inefficace: Reinte gra negata, solo risarcimento per il lavoratore
Un lavoratore è stato licenziato verbalmente e poi per iscritto da un notaio. Dopo che il Tribunale aveva ordinato la reintegra per licenziamento ritorsivo, la Corte d'Appello ha revocato la reintegra, riconoscendo il licenziamento inefficace per mancanza di motivazione ma escludendo la ritorsività, e disponendo un risarcimento o riassunzione. Il lavoratore ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha respinto l'appello, confermando che per il **licenziamento inefficace** dovuto a carenza di motivazione, nell'ambito della tutela obbligatoria, spetta solo un indennizzo economico e non la reintegrazione. Il lavoratore ha perso e dovrà pagare le spese legali.
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Abuso contratti a termine: indennizzo economico ma no assunzione
La controversia riguarda l'accertato abuso di contratti a termine stipulati da una dipendente con un ente pubblico soppresso tra il 2005 e il 2010. La lavoratrice ha richiesto la conversione del rapporto a tempo indeterminato e l'inquadramento diretto nei ruoli del Ministero subentrante, oltre a una consistente indennità risarcitoria calcolata secondo le regole del settore privato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. La Suprema Corte ha confermato che la natura pubblica del datore di lavoro impedisce la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato per rispetto del principio del pubblico concorso. La lavoratrice non ha diritto all'assunzione ministeriale ma riceve esclusivamente un indennizzo forfettario di cinque mensilità, quantificato quale ristoro sanzionatorio per la reiterazione illegittima.
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Differenze retributive: orario part-time e conteggi a tempo pieno
Una lavoratrice ha prestato servizio per un Ente pubblico inizialmente con contratti di collaborazione coordinata e a progetto, poi convertiti in contratti a tempo determinato. La dipendente ha agito in giudizio per accertare la natura subordinata dell'intero rapporto, richiedendo il risarcimento del danno e le differenze retributive. I giudici di merito hanno riconosciuto la subordinazione e il danno comunitario, calcolando tuttavia i compensi sulla base del tempo pieno, nonostante la stessa lavoratrice avesse dichiarato un orario a tempo parziale. L'Ente ha contestato tale calcolo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente: contestare l'orario di lavoro per rideterminare le differenze retributive costituisce una mera difesa e non un'eccezione tardiva. Il giudice deve verificare l'orario effettivo dichiarato.
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Somministrazione irregolare di manodopera: appalto finto e assunzioni
Alcuni lavoratori hanno svolto mansioni operative presso una grande azienda committente tramite una società cooperativa esterna. I giudici hanno accertato che la cooperativa svolgeva solo pratiche amministrative, senza assumere alcun reale rischio d'impresa o potere direttivo. Tale condotta integra una piena somministrazione irregolare di manodopera e non un appalto genuino. La Corte di Cassazione ha confermato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'azienda committente. La società utilizzatrice deve reintegrare i lavoratori e pagare un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale.
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Licenziamento per assenza ingiustificata: no se c’è smart working
Un'azienda ha intimato un licenziamento per assenza ingiustificata a un proprio manager, contestandogli nove giornate di mancata presenza in sede. Il dipendente ha impugnato il recesso, sostenendo di aver svolto regolarmente le mansioni in modalità lavoro agile, concordata via email durante l'emergenza pandemica. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della sanzione espulsiva. I giudici hanno chiarito che, nel periodo emergenziale, non occorreva la forma scritta per lo smart working. Inoltre, l'azienda, avendo tollerato e confermato nel tempo la prestazione da remoto, non poteva poi contestare la mancanza del formale accordo scritto. È stato infine confermato il calcolo del risarcimento includendo il premio di produzione continuativo nella retribuzione globale di fatto. Il ricorso datoriale è stato quindi integralmente respinto.
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Contratto a termine: stop alle causali generiche
La Corte di Cassazione ha confermato la nullità delle clausole appositive del termine in un contratto a termine stipulato da una nota azienda farmaceutica. La decisione si fonda sulla genericità delle causali addotte, come il generico supporto all'incremento dei volumi produttivi, ritenute non verificabili e prive di un nesso chiaro con l'assunzione. Di conseguenza, il rapporto è stato convertito a tempo indeterminato con condanna della società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a sette mensilità, calcolata tenendo conto delle dimensioni aziendali e dell'ambiguità delle clausole inserite dal datore di lavoro.
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Contratti a termine: calcolo dei 36 mesi
Un lavoratore ha agito contro un ente pubblico per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e il risarcimento per l'abuso di contratti a termine. Mentre la Cassazione ha confermato l'autonomia dei primi rapporti a progetto, ha accolto il ricorso sulla successione dei contratti a tempo determinato. La Corte ha stabilito che il limite massimo di 36 mesi previsto dalla legge deve essere calcolato sommando tutti i periodi di lavoro, indipendentemente dalla presenza di interruzioni temporali tra un contratto e l'altro.
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Lavoro somministrato: illegittimità e risarcimento
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di diversi contratti di lavoro somministrato stipulati da un ente locale a causa della genericità delle causali. Nonostante nel pubblico impiego non sia possibile la stabilizzazione automatica, la Corte ha ribadito il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno presunto. La decisione sottolinea come l'onere di provare la temporaneità delle esigenze gravi esclusivamente sull'utilizzatore.
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Ratifica licenziamento disciplinare: la validità
La Corte di Cassazione ha stabilito che la ratifica licenziamento disciplinare da parte del Consiglio di Amministrazione sana il vizio di firma del Presidente che ha agito oltre i propri poteri statutari. Il caso riguarda un dipendente di un ente paritetico che contestava la validità del recesso. La Corte ha inoltre confermato che, in mancanza del requisito dimensionale dei quindici dipendenti, al lavoratore spetta solo la tutela indennitaria e non la reintegrazione.
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Licenziamento per rifiuto part time: quando è nullo
Una lavoratrice è stata licenziata dopo aver rifiutato di trasformare il suo contratto da part-time a full-time. Il datore di lavoro ha motivato il recesso con esigenze organizzative. La Corte d'Appello ha dichiarato il licenziamento illegittimo, specificando che il semplice rifiuto non è una causa valida. L'azienda non è riuscita a dimostrare che la posizione part-time fosse insostenibile e che non esistessero alternative. Questo caso sottolinea le rigide normative sul licenziamento per rifiuto part time.
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Contratti a termine fondazioni liriche: la Cassazione
La Corte di Cassazione interviene sul tema dei contratti a termine nelle fondazioni liriche. Un artista aveva impugnato una serie di contratti a tempo determinato, ritenendoli illegittimi. La Suprema Corte ha cassato la precedente sentenza d'appello per omessa pronuncia, non avendo i giudici esaminato la validità di tutti i contratti contestati. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione alla luce dei principi espressi, sottolineando la necessità di ragioni obiettive e concrete per giustificare la successione di contratti a termine.
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Successione contratti a termine: quando scatta l’assunzione
Un lavoratore, dopo una serie di contratti a termine diretti con un'azienda, prosegue il rapporto tramite un'agenzia di somministrazione, superando i 12 mesi totali. Il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità di tale pratica, disponendo la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato con l'azienda utilizzatrice. La sentenza analizza la successione contratti a termine, stabilendo che il superamento dei limiti di durata senza una valida causale comporta la stabilizzazione del lavoratore, oltre al riconoscimento di un inquadramento superiore e delle relative differenze retributive.
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