Un professionista, sanzionato con la radiazione dall'albo per aver trattenuto somme di una cliente, ottiene l'annullamento con rinvio della sanzione dalla Cassazione. Tuttavia, nessuna delle parti riassume il giudizio davanti al Consiglio Nazionale Forense, determinando l'estinzione del processo. Il professionista agisce quindi davanti al TAR chiedendo il risarcimento danni da sanzione disciplinare. Sia il TAR che il Consiglio di Stato respingono la domanda: l'estinzione del giudizio di rinvio ha reso definitiva la sanzione amministrativa originaria, e il giudice amministrativo non ha giurisdizione per valutarne l'illegittimità, nemmeno in via incidentale. Le Sezioni Unite della Cassazione dichiarano inammissibile il ricorso del professionista, confermando che la decisione del Consiglio di Stato non costituisce un rifiuto di giurisdizione ma una pronuncia di merito basata sulla definitività dell'atto lesivo.
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