Una società di trasporti ha impugnato diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, tra cui eccesso di velocità e irregolarità legate all'uso del cronotachigrafo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che i dati del cronotachigrafo costituiscono una fonte di prova legittima per accertare le infrazioni. Inoltre, ha chiarito che l'obbligo di registrare le attività dei 28 giorni precedenti sussiste anche per i lavoratori con contratto intermittente, sottolineando l'importanza della tracciabilità per la sicurezza stradale. La Corte ha ritenuto infondate le contestazioni procedurali, confermando la validità delle sanzioni.
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