Una Banca creditrice ha impugnato una compravendita immobiliare tra una zia (venditrice) e suo nipote (acquirente), sostenendo che si trattasse di una donazione dissimulata. Il prezzo, infatti, non era stato pagato dal nipote, ma dalla nonna di quest'ultimo, e utilizzato per estinguere i debiti della venditrice verso la Banca stessa. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici precedenti: l'operazione era una donazione diretta tra zia e nipote, non una vendita. Poiché l'atto non rispettava i requisiti di forma previsti per le donazioni (atto pubblico con testimoni), è stato dichiarato nullo. Di conseguenza, la Banca ha vinto la causa e l'immobile è rimasto nel patrimonio della zia debitrice.
Continua »