La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per la violazione della sorveglianza speciale. L'imputato si era allontanato dalla propria dimora senza autorizzazione. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso, focalizzati sulla mancanza di dolo e sulla richiesta di non punibilità per tenuità del fatto, costituivano un tentativo di riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, confermando la valutazione della Corte d'Appello sulla pericolosità sociale del soggetto e sulla sufficienza del dolo generico.
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