Un socio di una S.r.l. ha agito in giudizio dopo che un altro socio ha ceduto le proprie quote a un terzo, violando la clausola di prelazione statutaria. Il socio pretermesso chiedeva di poter riscattare le quote dall'acquirente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato: la prelazione societaria prevista dallo statuto di una S.r.l. ha natura meramente obbligatoria e non reale. Di conseguenza, la sua violazione non conferisce al socio il diritto di riscatto, ma solo la possibilità di chiedere il risarcimento del danno e di considerare la cessione inefficace nei confronti della società.
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