La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per la revisione del processo, basato su presunte nuove prove relative a intercettazioni. La Corte ha stabilito che le prove non erano realmente "nuove", poiché la difesa avrebbe potuto rilevarne le criticità prima di scegliere il rito abbreviato. Tale scelta procedurale ha sanato le nullità non assolute. Inoltre, i ricorrenti non hanno fornito la "prova di resistenza", ovvero non hanno dimostrato come queste presunte nuove prove avrebbero potuto concretamente portare a un'assoluzione, rendendo la richiesta di revisione del processo generica e infondata.
Continua »