La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, poiché i motivi presentati dall'imputato non rientravano tra quelli consentiti in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha ritenuto che la doglianza su un presunto travisamento probatorio fosse generica e non decisiva, e che la motivazione della sentenza d'appello sul diniego delle attenuanti generiche fosse logica e sufficiente. Questa decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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