Prescrizione e COVID: La Cassazione Conferma la Sospensione dei Termini
La recente sentenza n. 12223/2024 della Corte di Cassazione affronta temi cruciali della procedura penale, tra cui i limiti del ricorso in Cassazione e l’impatto della normativa emergenziale sulla prescrizione e COVID. La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati, consolidando principi importanti sia sulla genericità dei motivi di ricorso sia sulla corretta interpretazione delle norme sulla sospensione dei termini processuali durante la pandemia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una complessa indagine su reati in materia di stupefacenti che ha portato alla condanna di due individui in primo grado dal Tribunale di Milano. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 4 aprile 2023, aveva parzialmente riformato la prima decisione, dichiarando prescritto un capo d’imputazione per uno degli imputati e mitigando lievemente le pene per entrambi, ma confermando nel resto l’impianto accusatorio.
Avverso tale sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione tramite i loro difensori, sollevando diverse questioni di legittimità.
I Motivi del Ricorso e l’analisi sulla prescrizione e COVID
I ricorsi presentati si basavano su argomentazioni distinte:
Il Ricorso del Primo Imputato
Il primo ricorrente lamentava una presunta mancanza e contraddittorietà della motivazione da parte della Corte d’Appello su diversi capi d’imputazione. Sostanzialmente, la difesa criticava la valutazione delle prove (come le conversazioni intercettate) e l’attribuzione di responsabilità, chiedendo di fatto alla Cassazione una nuova valutazione del merito della vicenda. Inoltre, per un capo specifico, veniva eccepita la violazione del principio del bis in idem, sostenendo che l’imputato fosse già stato giudicato per la stessa vicenda.
Il Ricorso del Secondo Imputato: la questione della prescrizione e COVID
Il secondo ricorrente ha incentrato il proprio ricorso su un’unica, ma fondamentale, questione: la violazione di legge relativa alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Secondo la sua tesi, il termine massimo di prescrizione (calcolato in sette anni e sei mesi) sarebbe già decorso per la maggior parte dei reati contestati prima della sentenza d’appello. La difesa sosteneva che il periodo di sospensione dei termini processuali legato all’emergenza COVID-19 non avrebbe dovuto incidere sul calcolo, poiché i rinvii nel processo erano stati causati da altre ragioni (mancato completamento di una perizia).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato entrambe le impugnazioni, dichiarandole inammissibili per le seguenti ragioni.
Le Motivazioni
Per quanto riguarda il primo ricorso, i giudici hanno osservato che le censure sollevate non erano altro che un tentativo di rimettere in discussione il merito delle valutazioni concordemente espresse dai giudici di primo e secondo grado. La Corte ha ribadito che, in presenza di una ‘doppia conforme’, le motivazioni delle due sentenze si integrano a vicenda. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, ma deve individuare vizi logici o giuridici specifici, cosa che nel caso di specie non era avvenuta. Le critiche sono state ritenute generiche e volte a ottenere un inammissibile ‘terzo grado’ di giudizio di merito.
Di particolare interesse è la motivazione relativa al secondo ricorso, incentrato sulla prescrizione e COVID. La Corte ha definito la tesi difensiva ‘manifestamente infondata’. Richiamando un consolidato insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza Sanna n. 5292/2021), ha chiarito che la sospensione del termine di prescrizione per complessivi 64 giorni, prevista dall’art. 83 del d.l. n. 18/2020, si applica a tutti i procedimenti in cui un’udienza era fissata o un termine processuale scadeva nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020. Nel caso concreto, il Tribunale aveva conferito un incarico peritale il 30 gennaio 2020, con un termine di 60 giorni per il suo completamento. Tale termine scadeva palesemente all’interno del periodo di sospensione emergenziale. Di conseguenza, il periodo di sospensione della prescrizione doveva essere applicato, spostando in avanti la data di estinzione dei reati. Tenendo conto di tale sospensione, al momento della sentenza d’appello, i reati non erano ancora prescritti.
Le Conclusioni
La sentenza consolida due importanti principi. In primo luogo, conferma la rigidità dei requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, che non può trasformarsi in una sede per rivalutare le prove. In secondo luogo, e con maggiore impatto pratico, stabilisce in modo inequivocabile che la sospensione dei termini processuali dovuta alla pandemia ha avuto un effetto diretto e automatico anche sul decorso della prescrizione. La decisione chiarisce che è sufficiente che un qualsiasi termine processuale cadesse nel periodo critico per attivare la sospensione, a prescindere dalle specifiche ragioni di un eventuale rinvio d’udienza. Tale interpretazione garantisce un’applicazione uniforme della normativa emergenziale, con significative conseguenze sulla durata di numerosi procedimenti penali.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la sentenza, un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre critiche già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, cercando di ottenere una nuova valutazione dei fatti anziché denunciare specifici vizi di legittimità (errori di diritto o motivazione manifestamente illogica), specialmente in caso di ‘doppia conforme’.
La sospensione dei termini processuali per l’emergenza COVID-19 ha interrotto anche la prescrizione dei reati?
Sì. La Corte ha confermato che il periodo di sospensione di 64 giorni (dal 9 marzo all’11 maggio 2020) si applica al calcolo della prescrizione in tutti i procedimenti in cui un termine processuale scadeva in quel periodo, anche se il rinvio dell’udienza non era stato esplicitamente causato dall’emergenza.
Cosa significa che la motivazione di una sentenza d’appello va letta congiuntamente a quella di primo grado?
Significa che in caso di ‘doppia conforme’ (quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado), le due motivazioni si integrano. Pertanto, una motivazione anche sintetica della Corte d’Appello è considerata adeguata se, letta insieme a quella più estesa del primo giudice, fornisce una risposta completa e logica alle doglianze della difesa.