La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo condannato per la detenzione di un ingente quantitativo di marijuana, da cui si potevano ricavare oltre 221.000 dosi. La Corte ha stabilito che un dato quantitativo così rilevante, unito al possesso di strumenti per il confezionamento, è incompatibile con la fattispecie di lieve entità stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), in quanto indica una capacità di diffusione sul mercato che supera la soglia della minima offensività.
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